Nel processo penale, tutte le consulenze tecniche hanno davvero lo stesso peso? O esiste, di fatto, una gerarchia tra la consulenza del Pubblico Ministero e quella della difesa?
Una decisione della Corte di Cassazione, Sez. III penale, del 18 febbraio 2020, n.
Data:
10 Marzo 2026
Una decisione della Corte di Cassazione, Sez. III penale, del 18 febbraio 2020, n. 16458, offre una risposta che merita attenzione.
Il procedimento nasce da un intervento edilizio realizzato in area paesaggisticamente vincolata. L’imputata sosteneva che i lavori costituissero una ristrutturazione del manufatto rurale preesistente.
Il giudizio tecnico, però, era tutt’altro che univoco:
– il consulente del Pubblico Ministero riteneva che l’opera fosse una nuova costruzione;
– il consulente della difesa sosteneva invece la riconducibilità dell’intervento a un’opera di recupero edilizio.
La difesa, nel ricorso per cassazione, contestava proprio questo punto: la Corte d’appello avrebbe attribuito maggiore attendibilità alla consulenza del PM senza disporre una perizia.
Quando esistono valutazioni tecniche contrastanti tra consulente del PM e consulente della difesa, il giudice è tenuto a disporre una perizia?
Oppure può fondare la decisione sulla consulenza dell’accusa?
La Cassazione parte da un dato sistematico: il consulente del PM opera nell’ambito della funzione pubblica di ricerca della verità, che l’art. 358 c.p.p. impone al pubblico ministero anche a favore dell’indagato.
Per questa ragione, pur trattandosi formalmente di una consulenza di parte, l’elaborato tecnico del consulente del PM è considerato espressione di un’attività inserita nella funzione giurisdizionale e presenta una valenza probatoria non pienamente comparabile con quella della consulenza privata.
Di conseguenza, se le conclusioni del consulente del PM: non sono illogiche o contraddittorie, non risultano specificamente confutate con argomentazioni tecniche puntuali dalla difesa, il giudice può legittimamente farvi affidamento senza disporre perizia, come conferma il combinato disposto degli artt. 224 e 508 c.p.p.
La consulenza tecnica del PM, pur essendo formalmente un’indagine di parte, gode di una sostanziale priorità valutativa rispetto alla consulenza difensiva quando quest’ultima non offra confutazioni tecniche specifiche.
Per la difesa il messaggio è chiaro:
una consulenza tecnica non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. Deve confrontarsi puntualmente con le conclusioni del consulente del PM, smontandone il metodo, i dati o le inferenze scientifiche.
Altrimenti il rischio è concreto: la consulenza dell’accusa può diventare il pilastro tecnico della decisione, senza necessità di perizia.
La vera domanda per chi fa processo penale è questa:
quanto spesso la strategia difensiva sottovaluta il livello di approfondimento tecnico necessario per contrastare davvero una consulenza del pubblico ministero?
Avv. Graziano Giuseppe Arancio
Ordine degli Avvocati di Gela