13 Aprile 2016

NOTIZIE

Il 10 Marzo scorso:
La Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge che delega il Governo a riformare organicamente il processo civile (C. 2953/A, delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, relatori Berretta e Vazio).
Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, interviene sul processo della famiglia, delle persone e dei minori e prevede l’abolizione del tribunale per i minorenni e l’istituzione delle sezioni specializzate.
Nonostante l’enfatica affermazione di principio, viene conservato un doppio binario di giurisdizione con la suddivisione delle competenze tra sezioni specializzate circondariali e sezioni specializzate distrettuali, con la conferma – nonostante le rassicurazioni circa una giustizia dai contorni certi e “gestita da giudici togati” – dei componenti privati all’interno dei collegi giudicanti delle sezioni distrettuali.
Molti gli interventi sul rito.
Il Comitato Direttivo dell’AIAF si riunirà il prossimo 9 aprile per assumere posizione in merito alla nuova proposta del legislatore di riforma ordinamentale e processuale del diritto di famiglia.

Sempre il 10 Marzo il Senato ha approvato il disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”.
L’intervento normativo si muove lungo tre direttrici fondamentali:
1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari;
2) riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, che sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale;
3) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, svolgendo attività all’interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate “ufficio per il processo”.

 

8 marzo 2016:
Dal Ministero della Giustizia
– Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: Orlando istituisce Commissione per razionalizzare il quadro normativo
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito, presso l’Ufficio legislativo del dicastero, una Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.
L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendone i costi.
La Commissione, pertanto, ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
Il gruppo di lavoro è così costituito:
Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma “La Sapienza”
Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo
Giovanni Amoroso, presidente di sezione della Corte di Cassazione
Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli “Federico II”
Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata
Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze
Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia
Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT
Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli
Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma
Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione
Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova
Giuseppina Raguso, notaio in Bari
Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza 15 marzo 2016, n. 10944
Art. 12 sexies legge 898/1970 – sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori – obbligo inderogabile ed indisponibile – non sostituibile con prestazioni di altra natura

Nel caso di specie, un padre è stato condannato per il reato previsto e punito dall’art. 12 sexies legge 898/1970 per aver omesso il pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 12 sexies l. 898/1970, ritenendo che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell’imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura, tanto più che l’accollo del pagamento delle rate del mutuo dell’immobile costituito in fondo patrimoniale e i relativi versamenti sono temporalmente collocati in un periodo antecedente a quello degli assegni di mantenimento non pagati.

Corte di Cassazione, sez VI civ., ordinanza 14 gennaio – 9 marzo 2016, n. 4565
Addebito della separazione – comportamento del marito no causa unica e determinante della crisi coniugale

Una moglie ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di addebito della separazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La Corte territoriale aveva, infatti, già escluso che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse stata determinata dal comportamento del marito posto che: a)il procedimento penale a carico di quest’ultimo era stato archiviato visto che le accuse mossegli erano del tutto prive di riscontri e frutto di un atteggiamento di frustrazione della moglie, affetta da una grave forma di depressione, unita ai disturbi alimentari e all’abuso di bevande alcooliche; b) quanto al preteso adulterio, non poteva tenersi conto delle dichiarazioni de relato de relato della madre dell’appellato, che aveva riferito di aver saputo che il genero tradiva la figlia da un’amica, la quale, a sua volta, le aveva riportato ciò che era stato riferito da una persona terza rimasta sconosciuta; c) non v’era alcuna prova che il marito avesse abbandonato il tetto coniugale, posto che dalle lettere inviate dalla moglie al marito, contenenti la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento, poteva al contrario desumersi la volontà di entrambi i coniugi di vivere separati; d) la documentazione sanitaria prodotta dall’appellante dimostra le sue numerose patologie senza la prova che queste fossero state determinate dalle condotte violente o comunque contrarie ai doveri del matrimonio da parte del marito, circostanza neppure desumibile dalle circostanze oggetto dei capitoli di prova testimoniale articolati dall’appellante, inammissibili per la loro genericità.
Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 14 gennaio – 11 marzo 2016, n. 4797
Assegno divorzile – tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – breve durata del matrimonio

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ribadito il diritto della moglie a vedersi riconosciuto l’assegno divorzile, pur se nella misura ridotta di euro 150,00 mensili, in ragione della breve durata del matrimonio e dei maggiori oneri cui il marito deve far fronte per mantenere la nuova famiglia di fatto costituita.
In primo grado tale diritto era già stato riconosciuto nella misura di euro 200,00 mensili, sul presupposto che la moglie, affetta da disturbo bipolare a prevalente componente depressiva, fosse inabile al lavoro e percepisse unicamente una pensione di invalidità di euro 275,00 mensili.
Il marito ha proposto ricorso per cassazione ritenendo che per poter riconoscere l’assegno divorzile fosse necessaria una verifica comparativa tra l’attuale situazione reddituale e patrimoniale della richiedente e quella sussistente all’epoca della cessazione della convivenza; il marito riteneva, altresì, che la breve durata del matrimonio costituisse ragione sufficiente ad escludere la debenza dell’assegno divorzile.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la decisione.
Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Strasburgo, sentenza del 23.2.2016, Case of Pajic v. Croatia
Ricongiungimenti familiari con cittadini stranieri – possibilità negata coppie dello stesso sesso – diritto al rispetto della vita privata e familiare e divieto di discriminazione –  violazione

La Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta in materia di riconoscimento di diritti a coppie dello stesso sesso anche nel campo dei ricongiungimenti familiari con cittadini stranieri. Pur concedendo alle autorità nazionali la libertà nella scelta delle politiche in materia di immigrazione, la Corte ha ribadito che gli Stati sono tenuti a garantire il pieno rispetto del diritto alla vita familiare di ogni individuo. A rivolgersi ai giudici internazionali, una cittadina bosniaca che si era vista rifiutare il permesso di soggiorno fondato sul ricongiungimento con la propria compagna che viveva in Croazia. Le autorità croate avevano basato il proprio rifiuto sul fatto che la legge interna in materia di immigrazione concede espressamente il diritto solo a partner di coppie eterosessuali. Una chiara violazione della Convenzione europea, secondo la Corte di Strasburgo, che ha condannato la Croazia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e del divieto di discriminazione (articolo 14). Posto che le coppie delle stesso sesso hanno un diritto alla vita familiare analogo a quelle delle coppie eterosessuali, che la nozione di famiglia include i legami di fatto e non solo quelli formalizzati dal matrimonio, che l’evoluzione nella nozione di famiglia è ormai una realtà e la circostanza che un numero molto elevato di Paesi che hanno ratificato la Convenzione già prevede un riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso, la Corte ha concluso che se uno Stato prevede l’attribuzione del permesso di soggiorno per il ricongiungimento unicamente a un partner eterosessuale ma non a quello di una coppia same sex, incorre in una violazione della Convenzione compiendo una disparità di trattamento. Tra l’altro, se lo Stato gode di un ampio margine di apprezzamento in materia di immigrazione, tale margine è limitato per questioni legate all’orientamento sessuale. Questo vuol dire che anche se non è previsto espressamente nella legislazione interna, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il partner dello stesso sesso va riconosciuto. Oltre a condannare la Croazia, la Corte ha attribuito 10mila euro alla ricorrente per i danni non patrimoniali e oltre 5mila euro per le spese processuali.

Tribunale per i Minorenni di Roma, decreto
Coppia omosessuale – matrimonio e maternità surrogata in Canada – adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lettera d) della Legge 184/1983 – “stepchild adoption” – ricorso meritevole di accoglimento

Il caso è quello di una coppia omosessuale che ha coronato il proprio progetto di vita assieme, contraendo matrimonio in Canada, il paese dove maggiormente vengono tutelati i diritti delle coppie omosessuali.
La coppia ha deciso anche di ricorrere sempre in Canada alla maternità surrogata.
E’ nato un bambino che è stato da subito trattato come figlio dalla coppia; per la legge canadese egli è figlio del padre biologico e del suo convivente.
In Italia, quest’ultimo ha proposto ricorso per l’adozione in casi particolari ex art. 44, primo comma, lettera d) della legge 184/1983 come modificato dalla Legge 149/2001.
Il Tribunale per i Minorenni ha incaricato i SS di redigere approfondita indagine socio – ambientale sul nucleo familiare, sulla relazione di coppia e sulla relazione coppia – bambino.
La relazione ha dato esito positivo: il bambino è sereno, i genitori adeguati, l’ambiente congruo, la relazione tra il padre biologico ed il convivente è stabile da oltre dieci anni.
Il P.M.M. ha espresso parere negativo all’accoglimento del ricorso, sul presupposto che si tratti di un caso di stepchild adoption, istituto non ancora previsto nel nostro ordinamento e proprio in questo periodo all’esame del Parlamento.
Il TM ha respinto la richiesta del P.M.M. di nomina di un curatore speciale e accolto il ricorso, dichiarando il farsi all’adozione del minore da parte del ricorrente con aggiunta del cognome dell’adottante.
Il TM ha ricordato che, nella nostra normativa di settore, in caso di adozione in casi particolari non esiste alcun divieto ad adottare per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale; l’importante è che venga realizzato l’interesse superiore del minore a consolidare i suoi rapporti con i parenti e le persone che già si prendono cura di lui.
L’art. 44, co 1, lett. d), in particolare, prevede l’adozione in casi particolari quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, intesa anche impossibilità giuridica e non solo impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono.
Il Tm ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nell’ambito del diritto alla vita familiare, nel “vivere liberamente la propria condizione di coppia” riconosciuto come diritto fondamentale.
Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza dell’adottante a prendersene cura, un’interpretazione dell’art. 44, co 1, lett. d) della Legge 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del già richiamato principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.), fra cui la Corte Costituzionale annovera quello delle coppie omosessuali a vivere liberamente la propria condizione di coppia.

 AIAF PROSSIMI EVENTI

Milano, dal 5 febbraio al 1° aprile 2016
Il Curatore speciale del minore

Bergamo, dal 17 febbraio al 15 giugno 2016
Il Diritto è servito

Treviso, dal 24 febbraio all’8 giugno 2016
Corso di formazione

Mantova, dall’11 marzo al 7 aprile 2016
Gli strumenti per negoziare

Palermo, 30 marzo 2016
Stesura, contenuto e sintesi degli atti processuali – formulazione delle prove e loro ammissibilità

Rovigo, 31 marzo 2016
Controversie di diritto familiare e accertamenti investigativi

Viterbo, 4 aprile 2016
Il nuovo art. 2929 bis c.c. introdotto dal DL 83/2015: novità legislative

Milano, dal 6 aprile al 19 maggio 2016
L’amministrazione di sostegno – Aspetti sostanziali e processuali

Palermo, 5 aprile 2016
Analisi del patrimonio e dei redditi attraverso la lettura analitica della documentazione fiscale, la valenza delle indagini di polizia tributaria e l’accesso agli atti nel processo di famiglia

Padova, 8 aprile 2016
La negoziazione assistita: problematiche applicatice dell’istituto introdotto dalla legge 162/2014

Torino, 8 aprile 2016
La nuova legge n°173/15 in tema di continuità affettiva dei minori: la corsia preferenziale di tutela del legame affettivo negli aspetti di rilevanza interna ed esterna all’adozione; confronto con l’esigenza di valutazione della capacità genitoriale

Como, 15 aprile 2016
La violenza sui minori: aspetti giuridici e psicologici ed il ruolo dell’avvocato

Varenna, 15 aprile 2016
Le nuove realtà familiari ed affettive – regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze – esame DDL 14/2015 – presentazione modello contratti di convivenza AIAF Lombardia – la filiazione non biologica

Brescia, dal 27 aprile al 26 settembre 2016
Le successioni

Torino, 13 maggio 2016
La prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori: progetto P.I.P.P.I.

Torino, 16 giugno 2016
Responsabilità del Professionista nella gestione della crisi familiare; doveri di tutela della parte e rischio di inasprimento del conflitto

L’elenco completo delle iniziative in corso e di quelle in programma è disponibile sul sito AIAF.
RECENSIONI

La vita dipinta
di Filippo Danovi
Novecento Editore, 2016

Può una vita essere raccontata attraverso i differenti piani di lettura di un’opera pittorica?
È quanto accade ad Andrea, il protagonista, che si trova ad attraversare cinque momenti dell’esistenza, dalla giovinezza sino alla vecchiaia, seguendo il filo conduttore di un quadro futurista che il padre gli aveva lasciato in casa prima di separarsi.
In questo viaggio, che segue uno sviluppo non tanto diacronico quanto piuttosto per immagini, Andrea si confronta con l’amore, con la storia dolorosa della propria famiglia e quella dei genitori, e più tardi con il senso di essere padre. Attraverso la luce, le linee, il tempo, il colore e l’idea del dipinto egli arriva
a tracciare il bilancio finale e a ricomporre le ansie che lo hanno accompagnato.

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Redazione a cura dell’avv. Alessandro Sartoriavv. Manuela Cecchi e avv. Gabriella de Strobel

 

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Modificato: 13 Aprile 2016