Responsabilità medica per omessa diagnosi e accertamento del nesso causale alla luce del criterio dell’“alta probabilità logica”. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 32359 del 1° ottobre 2025
1. Inquadramento e rilievo della pronuncia La sentenza in commento si inserisce nel solco, ancora oggi oggetto di acceso dibattito dottrinale, dell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri di natura sanitaria.
Data:
15 Ottobre 2025
1. Inquadramento e rilievo della pronuncia
La sentenza in commento si inserisce nel solco, ancora oggi oggetto di acceso dibattito dottrinale, dell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri di natura sanitaria.
La vicenda processuale, tragicamente conclusasi con il decesso di un paziente per peritonite settica da perforazione intestinale non diagnosticata tempestivamente, offre alla Corte di Cassazione l’occasione per ribadire, con toni di rigore quasi didascalico, i confini metodologici del giudizio controfattuale e, insieme, per puntualizzare la distinzione tra il piano della causalità e quello della colpa.
La radiologa imputata, ritenuta responsabile dell’omessa individuazione di chiari segni radiologici di perforazione intestinale, aveva contestato in sede di legittimità la sussistenza del nesso causale, denunciando l’erroneità del ragionamento dei giudici di merito, colpevoli, a suo dire, di aver desunto la causalità dell’evento da un mero incremento statistico del rischio di morte.
Il tema, tutt’altro che nuovo, diventa qui il banco di prova per verificare la tenuta operativa del criterio dell’“alta probabilità logica”, elaborato dalle Sezioni Unite Franzese (n. 30328/2002), e ripetutamente richiamato, ma non sempre coerentemente applicato, nella giurisprudenza successiva.
2. Il perno argomentativo: dal dato statistico alla credibilità razionale
La Suprema Corte ripercorre con attenzione la traiettoria concettuale del giudizio controfattuale, ricordando che, nei reati omissivi impropri, la causalità deve essere accertata ipotizzando realizzata la condotta doverosa omessa e chiedendosi se, in tale ipotesi, l’evento si sarebbe evitato o sensibilmente ritardato. È il cuore della teoria condizionalistica corretta dalla regola della “condicio sine qua non qualificata”, ove la causalità non si esaurisce nel semplice rapporto naturalistico, ma richiede un’integrazione valutativa fondata sull’evidenza del caso concreto.
Non basta, ammonisce la Corte, il richiamo ai scores di mortalità (Apache e Possum), i quali segnalano un aumento o una riduzione del rischio solo in termini statistici. Il diritto penale non può ridursi alla matematica dell’epidemiologia: il giudizio richiesto al giudice è un giudizio di “credibilità razionale” ex post, ancorato alle condizioni specifiche del paziente, alla tempestività potenziale dell’intervento, alla qualità dell’errore e all’assenza di decorsi causali alternativi.
La percentuale di sopravvivenza del 90% in caso di diagnosi tempestiva non è di per sé sufficiente: occorre verificare se, in base ai dati clinici effettivi, quella diagnosi sarebbe stata idonea a scongiurare la crisi settica che condusse al decesso.
È un ritorno, in termini raffinati, alla lezione di Franzese: la probabilità statistica deve essere “assorbita” dalla logica del caso concreto. Il passaggio dal numero al giudizio è l’atto di sovranità del diritto sulla scienza.
3. L’onere probatorio e la costruzione del giudizio controfattuale
Uno dei profili più significativi della pronuncia riguarda la distribuzione dell’onere probatorio.
La Corte ricorda che, in tema di causalità omissiva, grava sull’accusa la prova che, in presenza della condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità razionale. Tuttavia, ciò non implica la certezza metafisica del nesso, bensì una probabilità qualificata, capace di resistere al vaglio del ragionevole dubbio.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato, sulla base delle perizie, che un intervento chirurgico eseguito entro le ore successive alla TAC del 26 ottobre 2019 avrebbe avuto altissime chances di successo. La radiologa, omettendo la diagnosi, determinò un ritardo di oltre tredici ore, giudicato causalmente decisivo rispetto al decesso. La Corte regolatrice conferma tale impostazione, valorizzando la corretta integrazione tra i dati clinici, le evidenze temporali e la ricostruzione scientifica: elementi sufficienti per fondare il giudizio di alta probabilità logica, senza scivolare nell’automatismo statistico.
È interessante notare come la Corte di nomofilachia, pur ribadendo la necessità di un accertamento rigoroso, eviti di irrigidire il criterio probatorio in una soglia numerica: il giudice deve restare libero di apprezzare l’idoneità salvifica della condotta omessa, anche in assenza di certezze percentuali.
4. Colpa e causalità: il ritorno alla distinzione sostanziale
Un altro merito della sentenza risiede nell’aver nettamente distinto il piano causale da quello della colpa.
La condotta omissiva contestata alla radiologa non è qualificabile come imperizia tecnica, bensì come negligenza macroscopica: la mancata individuazione, alla TAC, di segni evidenti di perforazione intestinale. Di conseguenza, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p., che circoscrive l’esimente all’imperizia in presenza di linee guida adeguate.
È un punto di chiarificazione importante, poiché la giurisprudenza più recente (v. Cass. pen., Sez. IV, n. 45399/2024) aveva talora ampliato eccessivamente l’ambito operativo della “Gelli-Bianco”, rischiando di neutralizzare la distinzione tra negligenza e imperizia. Qui la Suprema Corte riafferma la gerarchia logica: prima si accerta la causalità, poi si valuta il tipo di colpa; e solo in caso di imperizia può operare l’esimente condizionata.
La conseguenza pratica è che l’errore diagnostico “grossolano”, frutto di disattenzione e non di errore tecnico, resta pienamente punibile, pur nel quadro attenuativo di una pena mite e di benefici concessi.
5. Considerazioni critiche e nodi interpretativi
Pur nella solidità del suo impianto, la pronuncia non è esente da criticità.
In primo luogo, la Corte ribadisce la distinzione tra probabilità statistica e logica, ma non offre criteri concreti per la loro integrazione. Il rischio è che il “giudizio di alta probabilità logica” resti formula di stile, affidata alla sensibilità del singolo giudice. In secondo luogo, non si chiarisce come quantificare, sul piano logico-giuridico, la “credibilità razionale” richiesta: si tratta di una probabilità prossima alla certezza (oltre il 90 %) o di una mera prevalenza (> 50 %)? La linea di confine resta incerta.
Un ulteriore nodo, non affrontato con sufficiente profondità, riguarda la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Laddove la legge “Gelli-Bianco” e le Sezioni Unite Mariotti (n. 8770/2018) avevano tentato di attribuire alla gravità della colpa un ruolo selettivo nella punibilità, la presente decisione si limita a qualificare la condotta come “macroscopicamente negligente”, senza approfondire il criterio di misurazione del grado di colpa. È un’occasione parzialmente mancata per offrire orientamenti utili alla prassi.
6. Implicazioni sistemiche e riflessi sulla prassi sanitaria
La sentenza ha, nondimeno, un impatto rilevante sulla prassi medico-legale.
Riaffermare la centralità del giudizio concreto di causalità equivale a chiedere ai giudici di merito motivazioni più dense, meno appiattite su percentuali numeriche. Ma implica anche un nuovo equilibrio per i medici: non basta invocare l’incertezza statistica per escludere la colpa; occorre dimostrare la conformità della condotta agli standard di diligenza e tempestività richiesti dal caso.
Sotto altro profilo, il rigore della Cassazione potrebbe incentivare forme di “medicina difensiva”: la paura dell’errore omissivo potrebbe spingere i sanitari a richiedere esami superflui o a delegare ogni decisione a protocolli standardizzati. È il paradosso del diritto penale della medicina: nella ricerca della certezza giudiziaria, si rischia di alimentare l’incertezza clinica.
In conclusione, la Suprema Corte con la sentenza n. 32359/2025 offre una lezione di metodo. Riconduce il giudizio causale al terreno proprio del diritto penale, quello della valutazione razionale e concreta, evitando la deriva scientista della mera statistica.
Resta tuttavia aperta la sfida di tradurre il concetto di “alta probabilità logica” in criteri operativi verificabili e uniformi, per scongiurare disomogeneità applicative.
La distinzione tra negligenza e imperizia, poi, si conferma decisiva nel tracciato della responsabilità sanitaria post-Gelli-Bianco, con implicazioni rilevanti anche per la delimitazione della colpa grave.
Avv. Graziano Giuseppe Arancio