Controllo giudiziario volontario e interdittiva antimafia: la giurisdizione tra funzione bonificatrice e paradossi sistemici.

Riflessione a margine della rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione (n.

Data:
8 Luglio 2025

Controllo giudiziario volontario e interdittiva antimafia: la giurisdizione tra funzione bonificatrice e paradossi sistemici.

Riflessione a margine della rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24672/2025)

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disciplinato, accanto alle tradizionali misure patrimoniali di prevenzione, un istituto – il controllo giudiziario volontario – che segna un momento di cesura rispetto alla logica puramente ablativa dell’amministrazione giudiziaria. L’art. 34-bis, co. 6, attribuisce al giudice della prevenzione la possibilità di autorizzare, su istanza dell’impresa attinta da interdittiva antimafia e in pendenza del relativo giudizio amministrativo, un controllo pubblico temporaneo volto a consentire la prosecuzione dell’attività economica, sospendendo nel frattempo gli effetti dell’interdittiva.

Trattasi di una misura di natura ibrida: volontaria nella forma, pubblicistica nella finalità; non repressiva, bensì di accompagnamento al risanamento dell’impresa.

Con l’ordinanza del 30 aprile 2025, depositata il 4 luglio 2025, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto interpretativo ormai consolidato in giurisprudenza: se il giudice della prevenzione possa, in sede di controllo giudiziario volontario, riesaminare la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa già accertato in sede amministrativa dal prefetto.

Due sono gli orientamenti emersi: il primo, di impronta giurisdizionalista, sostiene che il giudice della prevenzione sia chiamato a compiere un accertamento pieno e autonomo, comprensivo anche della verifica del presupposto sostanziale dell’infiltrazione mafiosa; il secondo, più deferente verso la competenza amministrativa, limita il potere giurisdizionale alla verifica della mera occasionalità dell’agevolazione mafiosa e alla possibilità di bonifica dell’impresa, senza sindacare l’esistenza del pericolo mafioso in sé, già oggetto di valutazione prefettizia e di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

La questione rimessa alle Sezioni Unite – se il giudice possa negare il controllo giudiziario per insussistenza del presupposto dell’infiltrazione mafiosa – ha una portata sistemica: incide sul bilanciamento tra poteri dello Stato, sull’effettività delle garanzie processuali e sulla tenuta dell’intero impianto della prevenzione antimafia.

Il primo orientamento sembra maggiormente aderente alla logica della giurisdizione piena, fondata sul principio del contraddittorio e sulla necessaria verificabilità in sede giudiziaria dei presupposti che legittimano l’incidenza su diritti fondamentali (come la libertà di iniziativa economica). Tuttavia, in questa prospettiva, si rischia una duplicazione di giudizi – amministrativo e penale – entrambi fondati sul medesimo presupposto, con il pericolo di giungere a conclusioni divergenti, producendo insicurezza giuridica e disallineamento istituzionale.

Il secondo orientamento, invece, ha il merito di armonizzare le funzioni distinte e complementari dei due strumenti: l’interdittiva come misura anticipatoria, il controllo giudiziario come percorso di risanamento. Tuttavia, questa ricostruzione presenta un controintuito giuridico non secondario: l’impresa reputata “non infiltrata” dal giudice della prevenzione vedrebbe paradossalmente rigettata l’istanza di controllo giudiziario, restando vincolata agli effetti dell’interdittiva, mentre quella “infiltrata” ma bonificabile beneficerebbe della sospensione. Ne deriverebbe una distorsione della funzione protettiva del sistema, con effetti discriminatori e lesivi dell’uguaglianza sostanziale tra operatori economici.

Il caso sottoposto alla Corte testimonia, ancora una volta, le criticità del sistema della prevenzione antimafia fondato su strumenti amministrativi a presunzione legale di pericolosità, che interagiscono in modo problematico con gli istituti processuali propri della giurisdizione penale.

L’ordinamento non può tollerare che un’impresa che abbia ottenuto un accertamento favorevole in sede giurisdizionale, circa l’assenza di infiltrazioni, resti nondimeno esclusa dal circuito economico pubblico per effetto di un automatismo derivante da una misura prefettizia impugnata ma non sospesa. È necessario, allora, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite faccia chiarezza, indicando un percorso interpretativo che valorizzi il dialogo tra amministrazione e giurisdizione, ma che riaffermi la supremazia del giudice nella verifica concreta dei presupposti limitativi dei diritti.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite, appare urgente che il legislatore intervenga per definire meglio la relazione tra interdittiva e controllo giudiziario, prevedendo: una disciplina unitaria del “rischio infiltrativo”, graduata secondo criteri di proporzionalità e temporaneità; la valorizzazione del controllo giudiziario quale strumento di emersione e bonifica, anche nei casi di impresa “sana” colpita erroneamente da un provvedimento interdittivo; un coordinamento normativo tra il procedimento amministrativo prefettizio e quello giurisdizionale penale, che eviti sovrapposizioni, contrasti e duplicazioni.

In definitiva, il diritto della prevenzione non può fondarsi su logiche automatiche e irreversibili: esso deve esprimere un equilibrio dinamico tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti economici, tra efficienza dell’azione pubblica e controllo giurisdizionale effettivo. È su questo crinale che si gioca la sfida, non solo interpretativa, ma costituzionale, del controllo giudiziario volontario.

  • Avv. Graziano Giuseppe Arancio