L’estensione della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità: una svolta sistematica nel segno della rieducazione
(Nota a Cass. pen.
Data:
25 Luglio 2025
(Nota a Cass. pen., sez. I, sent. n. 26963/2025)
La sentenza n. 26963 del 23 luglio 2025, della Sezione Prima, della Suprema Corte di Cassazione, rappresenta un approdo decisivo nell’evoluzione dell’ordinamento sanzionatorio, sancendo in via definitiva l’estensione della liberazione anticipata anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Non si tratta di un’estensione analogica né di una forzatura ermeneutica, ma di un approdo logico-giuridico fondato su una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell’ordinamento penitenziario e delle pene sostitutive.
La decisione ribalta l’impostazione del giudice dell’esecuzione, che aveva ritenuto inapplicabile l’art. 54 ordinamento penitenziario alle pene non detentive, valorizzando il tradizionale requisito dello status detentionis. Tale impostazione, già erosa negli anni da orientamenti giurisprudenziali più aperti (Cass., Sez. I, n. 1490/2000; n. 30302/2001), viene definitivamente archiviata dal Supremo Collegio, il quale evidenzia come ciò che rileva, ai fini della liberazione anticipata, non sia più la custodia intramuraria, bensì la pendenza del rapporto esecutivo e la partecipazione del condannato a un progetto rieducativo strutturato.
La Corte di legittimità valorizza la nozione di pena-programma, introdotta con la Riforma Cartabia e chiaramente esplicitata nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022. Il lavoro di pubblica utilità, pur privo di una componente detentiva in senso stretto, presenta caratteristiche funzionali che lo rendono assimilabile all’affidamento in prova: prescrizioni da osservare, vigilanza dell’UEPE, finalità di reinserimento, centralità del comportamento del condannato.
Il richiamo al combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689/1981, in coordinamento con l’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., costituisce il perno logico-giuridico della pronuncia. La Corte di nomofilachia afferma che l’inciso “in quanto compatibili” non può legittimare una lettura escludente dell’art. 54 ord. pen., in assenza di ragioni sistematiche che dimostrino l’incompatibilità dell’istituto con la specifica pena sostitutiva. Al contrario, proprio il parallelismo con l’affidamento in prova rafforza l’equivalenza di trattamento, sotto il profilo del riconoscimento dei benefici.
Inoltre l’interpretazione della Corte di Cassazione si allinea in modo coerente con il principio sancito dall’art. 27, comma 3, della Costituzione, che assegna alla pena una funzione rieducativa da perseguire in tutte le forme di esecuzione, anche extramurarie. L’equazione fra pena rieducativa e detenzione intramuraria è stata superata da tempo: la rieducazione può, e deve, realizzarsi anche attraverso percorsi alternativi alla privazione della libertà, purché vi sia un controllo sull’effettività dell’impegno del condannato e sul suo percorso di reinserimento.
La decisione, altresì, ribadisce che la competenza in materia di liberazione anticipata per pene sostitutive spetta esclusivamente al magistrato di sorveglianza chiarendo ogni residua incertezza interpretativa sul punto.
L’apertura operata dalla Suprema Corte si pone in continuità con l’obiettivo deflattivo e rieducativo della Riforma Cartabia, la quale ha ridefinito il sistema sanzionatorio per incentivare il ricorso a pene sostitutive fin dalla fase di cognizione. Tuttavia, non possono sottovalutarsi i profili critici connessi alla fase applicativa: il riconoscimento del beneficio sarà subordinato a una valutazione di merito da parte della magistratura di sorveglianza, fondata sulle relazioni dell’UEPE e sulla documentazione offerta dalla difesa. Ciò impone uno sforzo interpretativo e organizzativo per evitare decisioni disomogenee sul territorio.
Quella in esame non è solo un provvedimento di diritto dell’esecuzione penale. È una decisione che tocca il cuore del sistema punitivo: l’equità del trattamento, l’effettività della rieducazione, la razionalità delle scelte sanzionatorie. Il riconoscimento della parità di trattamento tra pene detentive e pene sostitutive, sul piano dei benefici, completa un percorso di maturazione giuridica e culturale che riafferma il valore rieducativo dell’esecuzione penale in tutte le sue declinazioni.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte restituisce centralità al principio secondo cui la rieducazione non si realizza esclusivamente all’interno delle strutture carcerarie, ma vive nella capacità del condannato di affrontare consapevolmente la pena. Perché la pena, prima che togliere, deve costruire.
Avv. Graziano Giuseppe Arancio
Ordine degli Avvocati di Gela