Udienza predibattimentale: la Corte costituzionale ridisegna il confine dell’obbligatorietà dell’azione penale (sent. n. 58/2026)

La sentenza n. 58 depositata ieri dalla Corte costituzionale interviene su un punto che, a prima vista, potrebbe sembrare tecnico, quasi una questione di ingegneria procedurale, ma che, a ben guardare, tocca l’ossatura stessa del processo penale: il rapporto tra obbligatorietà dell’azione penale, funzione del giudice e razionalizzazione del dibattimento.

Data:
28 Aprile 2026

Udienza predibattimentale: la Corte costituzionale ridisegna il confine dell’obbligatorietà dell’azione penale (sent. n. 58/2026)

La sentenza n. 58 depositata ieri dalla Corte costituzionale interviene su un punto che, a prima vista, potrebbe sembrare tecnico, quasi una questione di ingegneria procedurale, ma che, a ben guardare, tocca l’ossatura stessa del processo penale: il rapporto tra obbligatorietà dell’azione penale, funzione del giudice e razionalizzazione del dibattimento. L’oggetto immediato è la nuova udienza predibattimentale introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022; il nodo reale, però, è più profondo. Si tratta di capire se questo nuovo “filtro” debba comportarsi come una vera sede di integrazione probatoria oppure restare un momento di verifica “a fascicolo”, senza poteri istruttori.

Il Tribunale di Siena aveva messo a fuoco il problema con una domanda semplice, ma tutt’altro che banale: se il giudice dell’udienza predibattimentale deve valutare se esiste una ragionevole previsione di condanna, può farlo senza poter acquisire quelle prove che appaiono decisive ai fini di una sentenza di non luogo a procedere? In altre parole, e qui il punto diventa delicato, ha senso affidare al giudice una valutazione prognostica senza fornirgli gli strumenti per completare il quadro probatorio, come invece accade nell’udienza preliminare? La risposta della Corte è negativa, e lo è con argomentazioni che rivelano una precisa idea del processo.

La Consulta muove da un dato di contesto: l’udienza predibattimentale nasce per evitare dibattimenti inutili nei procedimenti a citazione diretta, cioè in quei casi in cui manca l’udienza preliminare. Prima della riforma, più della metà di questi processi si concludeva con un’assoluzione. Il dato, di per sé, è già eloquente. Significa che il dibattimento veniva spesso celebrato pur in presenza di quadri probatori deboli o incompleti. Il legislatore del 2022 ha quindi introdotto un momento “filtro”, affidato a un giudice, chiamato a verificare se gli elementi raccolti nelle indagini consentano una ragionevole previsione di condanna. Se la risposta è negativa, il giudice deve pronunciare immediatamente sentenza di non luogo a procedere.

Ed è qui che la Corte compie la scelta interpretativa decisiva: questa valutazione deve avvenire sugli atti esistenti, non attraverso l’integrazione probatoria. L’udienza predibattimentale non è una mini-udienza preliminare. Non serve a completare le indagini. Serve a verificare se, così come sono, giustificano il dibattimento. Il giudice controlla, non supplisce. È una distinzione sottile, ma sistematicamente rilevante. Perché attribuire poteri istruttori significherebbe mutare la natura della fase, trasformandola in un segmento anticipato di accertamento, con il rischio, tutt’altro che teorico, di duplicare l’attività probatoria e dilatare i tempi processuali.

La Corte insiste su questo aspetto con un argomento pragmatico, quasi empirico. L’assunzione anticipata di una prova non garantisce affatto una definizione più rapida del processo. Al contrario, può comportare il rinvio dell’udienza e, soprattutto, la necessità di ripetere la prova nel dibattimento, dove opera il contraddittorio pieno. Il risultato sarebbe una duplicazione dell’attività istruttoria. Una sorta di “prova due volte”, che contraddice la finalità acceleratoria della riforma. In questa prospettiva, la mancata attribuzione di poteri istruttori non è una lacuna, ma una scelta coerente con la funzione della fase.

La parte forse più significativa della decisione riguarda però il principio di obbligatorietà dell’azione penale. La Corte, senza dichiararlo in modo polemico, ne offre una lettura sostanziale. L’azione penale, afferma, è davvero “doverosa” solo quando si fonda su indagini complete e su evidenze tali da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Non basta, dunque, la mera esistenza di una notizia di reato. Occorre un quadro probatorio solido. In caso contrario, l’obbligo si rovescia: il pubblico ministero deve chiedere l’archiviazione.

Questo passaggio è centrale. L’obbligatorietà non viene più letta come impulso automatico all’esercizio dell’azione, ma come vincolo di responsabilità. Non si procede “comunque”, si procede solo quando vi sono basi adeguate. La Corte sottolinea, inoltre, che l’avvio di un processo destinato a un prevedibile esito assolutorio non è neutro. Comporta uno spreco di energie del sistema giudiziario e produce una compressione irragionevole dei diritti dell’imputato, la cui vita personale, professionale e relazionale viene inevitabilmente incisa dalla pendenza del processo. Qui il ragionamento assume un tono quasi realistico: il processo penale non è solo un meccanismo di accertamento, è un evento che incide concretamente sull’esistenza delle persone.

Alla luce di questa impostazione, la questione sollevata dal Tribunale di Siena perde parte della sua forza. Se le indagini sono lacunose, ipotesi prospettata dal giudice rimettente, non è necessario attribuire al giudice predibattimentale il potere di colmare tali lacune. La Corte osserva che, nei procedimenti a citazione diretta, eventuali carenze investigative possono essere rimediate nel dibattimento, che normalmente si svolge in una o poche udienze. L’integrazione probatoria, quindi, trova la sua sede naturale nella fase dibattimentale, non in quella predibattimentale.

Da qui anche la risposta alle censure di disparità di trattamento rispetto all’udienza preliminare. Le due fasi, osserva la Corte, hanno logica e struttura diverse e si collocano in momenti differenti del procedimento. L’udienza preliminare è concepita come momento di valutazione complessa, anche attraverso integrazione probatoria; l’udienza predibattimentale è invece un filtro rapido, costruito per verificare la necessità del dibattimento. Pretendere che abbiano gli stessi poteri significherebbe appiattirne la funzione.

Nel complesso, la sentenza n. 58 conferma una linea di fondo: il processo penale deve essere celebrato solo quando realmente necessario. L’udienza predibattimentale diventa così uno strumento di razionalizzazione, non un’anticipazione del dibattimento. Il giudice verifica se l’accusa, così come formulata, regge alla soglia della ragionevole previsione di condanna; se non la supera, il processo si arresta. Se invece emergono lacune, il sistema prevede già la sede per colmarle.

Il punto, in definitiva, è che la Corte rifiuta di trasformare il giudice predibattimentale in un supplente dell’attività investigativa. La responsabilità della completezza delle indagini resta in capo al pubblico ministero. Ed è proprio qui che la decisione assume un significato più ampio: l’obbligatorietà dell’azione penale non è un automatismo, ma un dovere che presuppone indagini complete e un quadro probatorio coerente. Diversamente, l’azione penale non è doverosa, è impropria. E l’udienza predibattimentale, nella visione della Corte, serve proprio a intercettare questo scarto, evitando che il dibattimento diventi una tappa inevitabile anche quando non ce n’è davvero bisogno

Avv Graziano Giuseppe Arancio